COSA E’ LALEGITTIMA ?

Premessa: cos’è la successione legittima?

Al momento della morte della persona si apre nel luogo del suo ultimo domicilio la successione ereditaria che può definirsi testamentaria o legittima, a seconda che il defunto abbia lasciato o meno un testamento valido.
Con la successione legittima (che si applica anche per quei beni eventualmente esclusi da un testamento parziale) interviene la legge ad individuare gli eredi che si definiscono “legittimi” nelle persone degli stretti congiunti del defunto: in particolare chi sono gli eredi legittimi e come si calcolano le quote ad essi spettanti lo vedremo dettagliatamente nei prossimi paragrafi.

La normativa di riferimento

Premesso che per normativa di riferimento s’intende un sistema fondamentale di regole da applicare ad una determinata materia, la successione legittima è regolata dalle norme del Codice Civile, contenute al Titolo II del Libro Secondo; dall’art. 565 all’art. 586 si rinviene una prima introduzione sulle categorie dei soggetti successibili (ossia coloro che hanno requisiti e caratteristiche giuridiche per subentrare nei rapporti attivi e passivi del defunto in mancanza di un testamento), per poi confluire la disciplina in tre Capi inerenti alla successione dei parenti (artt. 565-580), alla successione del coniuge (artt. 581-585), infine alla successione dello Stato (art. 586). Facendo un passo indietro al Capo X del Titolo I, sempre Libro Secondo, troviamo la disciplina applicabile ai cd. eredi legittimari che, come avremo modo di approfondire, sono soggetti successibili a cui la legge riserva una parte dell’eredità di cui non possono essere privati nemmeno per volontà del testatore (dall’art. 536 all’art. 564).

Come si individuano i legami di parentela ai fini della successione legittima?

Nell’indicare i gradi di parentela e ciò che tecnicamente si definisce “ordine di successione” tra gli eredi legittimi, le norme del Codice Civile non stabiliscono un maggiore o minore merito tra coloro che a qualunque titolo avevano avuto rapporti o relazioni con il defunto, ma richiamano in buona sostanza il legame di parentela avuto con lo stesso in vita, indicando, perlomeno in teoria, alcuni soggetti prima di altri in considerazione della particolare valenza affettiva che si reputa di per sé connaturata al rapporto familiare. Questo perché di regola, testamento o meno, è un’esigenza economica della collettività, che un bene non rimanga privo di un proprietario che continui nel tempo a gestirlo e valorizzarlo per l’interesse generale e comune. Allo stesso tempo sarebbe impossibile, in mancanza di un testamento o per i beni eventualmente nello stesso non inclusi, scegliere soggetti più meritevoli rispetto ad altri in base a criteri stabiliti nel momento in cui si apre la successione; se difatti la legge permettesse una tale, assoluta discrezionalità da parte magari di coloro che si ritengono eredi senza averne diritto, sorgerebbero di certo infinite contestazioni tra i contendenti l’eredità, lasciando così i beni per chissà quanto tempo in una situazione di stallo economico e improduttivo, proprio perché privi di un titolare certo, finché dura il giudizio. Tenendo conto di questa importante premessa, per successione legittima dunque i beni pervengono in primo luogo al coniuge superstite e ai figli, compagni di una vita; se unici eredi o, come vedremo, in concorso con il coniuge, succederanno fratelli/sorelle, ascendenti. Per forza di cose una tale “presunzione”, che privilegia i familiari anche in assenza di ultime volontà del defunto, non opera per quei rapporti di parentela troppo lontani, che si presumono irrilevanti o “sfuocati” evidentemente in assenza di rapporti o reciproci contatti negli anni. Così la mancanza di parenti entro il sesto grado determina la devoluzione dell’eredità allo Stato (art. 565 c.c.). Vediamo dunque di seguito le quote spettanti alle tipologie di eredi legittimi in concorso o meno tra di loro.

La quota che spetta al coniuge (in mancanza di figli, ascendenti e fratelli)

In mancanza di figli, ascendenti e fratelli/sorelle spetta tutta l’eredità al coniuge superstite, anche se separato, purché senza addebito. Se i coniugi erano in comunione dei beni, lo stato di comunione si scioglie e il coniuge superstite aggiunge alla sua metà il restante 50% dell’intero patrimonio (su cui si apre la successione legittima se vi sono altri successibili); al coniuge superstite spetta inoltre anche il diritto di abitazione della casa familiare e dell’uso di tutti gli arredi in essa contenuti (art. 583 c.c.). Fondamentale è dunque la sussistenza al momento del decesso di un rapporto di coniugio valido e attuale: ecco perché è escluso da tale successione il coniuge divorziato con sentenza definitiva. Il Codice contempla anche l’ipotesi del cd. coniuge putativo, ossia colui (o colei) a cui viene dichiarato nullo il matrimonio, perché giudizialmente accertato che il consenso era stato estorto in maniera violenta o per un timore di eccezionale gravità (art. 128 c.c.). La buona fede del coniuge putativo, ossia la sua mancata conoscenza delle cause d’invalidità del matrimonio, lo pone nella stessa condizione del coniuge validamente sposato, tranne nelle ipotesi di altro sussistente rapporto coniugale al momento della morte tra il defunto e altra persona (art. 584 c.c.). In tema di coppie di fatto e unioni civili la recente legge n. L. n. 76/2016, meglio conosciuta come Legge Cirinnà, ha equiparato anche a livello successorio la parte dell’unione civile al coniuge, attribuendole gli stessi diritti che derivano dal vincolo matrimoniale. Quindi attualmente ai nuclei familiari fondati sulla cd. convivenza more uxorio (in cui confluiscono coppie di fatto eterosessuali e unioni civili di coppie omosessuali) si applicano automaticamente le stesse regole previste per le coppie di coniugi eterosessuali? No, perché per incomprensibili motivi la legge Cirinnà limita espressamente il concetto di “unione civile” alle sole coppie omosessuali, escludendo proprio le coppie di conviventi eterosessuali dall’applicazione degli stessi diritti successori riservati al coniuge ed estesi solo alla “parte dell’unione civile”. È certamente un’interpretazione che risente della terminologia legislativa alquanto rigorosa, per la quale al massimo la Legge Cirinnà riconosce solo al partner superstite di una convivenza eterosessuale il diritto di continuare ad abitare l’immobile di proprietà del convivente deceduto per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni, comunque nel complesso per non oltre cinque anni, ciò comportando al relativo scadere il conseguente obbligo di restituzione dell’immobile agli eredi legittimi, per non incorrere in responsabilità anche penalmente perseguibili. In questi casi allora lo strumento migliore per tutelare il proprio compagno o la propria compagna in assenza di più chiare previsioni legislative rimane il testamento, le cui disposizioni tuttavia, in presenza di eredi legittimari, dovranno riguardare solo la quota disponibile dell’intero patrimonio ereditario.

La quota dei figli (in assenza del coniuge)
Prima di trattare il tema dell’assegnazione di quote ai figli in assenza di coniuge nella successione legittima occorre precisare che la vecchia distinzione tra figli legittimi e naturali è stata soppressa dalle riforme in materia di filiazione (Legge n. 219/2012 e D.Lgs. 154/2013), per le quali, abrogato conseguentemente lo strumento di riconoscimento dei figli naturali, esiste solo un’unica condizione di figlio, senza che incida più in termini successori il fatto che quel figlio sia stato procreato o meno in costanza di matrimonio.

La prima e immediata conseguenza è che, alla morte del genitore, i figli legittimi, adottati e naturali (la cui condizione sia stata riconosciuta o giudizialmente accertata) entrano, in regime di piena parità, a far parte della comunione ereditaria; nello stesso regime rientrano ora anche i figli nati da due persone legate da un vincolo di parentela in linea retta o in linea collaterale di secondo grado o da un vincolo di affinità in linea retta (molto più semplicemente i figli cd. “incestuosi”), i quali ora possono essere riconosciuti dal genitore, autorizzato a tal fine dal giudice, in considerazione dell’interesse del figlio e della necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio. La partecipazione alla comunione ereditaria dunque, in virtù semplicemente dell’essere figlio, prevede che al padre e alla madre succedono i figli in parti uguali (art. 566 c.c.), escludendo tutti gli altri parenti e in assenza appunto del coniuge superstite: un unico figlio pertanto erediterà tutto il patrimonio.

Concorso tra figli e coniuge

Una prima indicazione di massima dei diritti dei singoli eredi legittimari si completa con la nutrita serie delle possibili combinazioni tra principali soggetti successibili e rinvenibili in un’articolazione familiare. In altri termini e tanto per cominciare, come si stabiliscono le quote, quando concorrono alla successione legittima coniuge e uno o più figli?  Si accennava in precedenza all’intera eredità spettante al coniuge in mancanza di altri eredi legittimi (art. 583 c.c.); concorrendo con un figlio, spettano ad entrambi (coniuge e unico figlio) parti uguali, ciascuna delle quali è chiaramente pari ad ½ dell’intero, mentre il concorso con due o più figli attribuisce al coniuge 1/3 dell’eredità e i restanti 2/3 da dividersi equamente tra tutti i figli (art. 581 c.c.). In mancanza del coniuge, come già detto, si attribuisce l’intera eredità all’unico figlio, ripartita in parti uguali tra due o più figli. La particolarità della disciplina per queste due tipologie di eredi legittimi (coniuge e figli) vede in pratica i figli concorrere solo con il genitore superstite con l’esclusione di tutti gli altri parenti, diversamente dal coniuge che può ritrovarsi a concorrere anche con gli altri successibili, ad esempio un fratello, padre e madre del defunto.

Quota spettante ai fratelli (in mancanza di figli e in presenza o in assenza del coniuge)

Nell’ipotesi in cui non vi siano figli, genitori, né ascendenti, subentrano al defunto in parti uguali i fratelli e le sorelle; ereditano la metà della quota conseguita dai “germani” i fratelli/le sorelle “unilaterali”. Premesso che i “germani” sono fratelli/sorelle che hanno in comune gli stessi genitori, mentre gli “unilaterali” hanno in comune un solo genitore (“consanguinei” se hanno in comune il padre, “uterini” se hanno in comune la madre), il Codice Civile privilegia in questo modo i primi sulla base di quello che viene ritenuto per i “germani” un più accentuato vincolo di parentela con il defunto. In caso di concorso con il coniuge superstite cui spettano i 2/3, ai fratelli/sorelle spetterà il restante 1/3. Fratelli/sorelle concorrono per la metà del patrimonio con i soli ascendenti ai quali chiaramente è destinato il restante ½.

Quota spettante ai genitori

In mancanza di figli, fratelli/sorelle o loro discendenti succedono alla persona deceduta entrambi i genitori per parti uguali o quello che sopravvive (art. 568 c.c.); la norma si applica anche ai genitori adottivi di persona minore di età, viceversa sono esclusi da questa previsione i genitori che hanno adottato una persona maggiorenne che poi appunto decede.

Quota spettante agli ascendenti

Gli ascendenti comprenderebbero terminologicamente genitori e nonni, anche se le norme sulla successione legittima distinguono le due figure. Quindi i nonni materni e quelli paterni, succedono al nipote deceduto (ciascuna coppia per la metà), quando questi non lascia figli, genitori, fratelli/sorelle e loro discendenti (art. 569 c.c.); nella classificazione di “ascendenti” rientrano pure i bisnonni che per un crudele gioco del destino potrebbero sopravvivere al pronipote deceduto. Le ipotesi possibili di concorso tra ascendenti potrebbero rivelarsi in qualche modo non facili da interpretare per le assegnazioni delle quote, quando ad esempio eredi legittimi sono una bisnonna materna e il nonno paterno. Il criterio indicato dalla successione legittima si avvale allora del cd. grado di parentela, ossia del grado di vincolo fra persone che discendono da uno stesso “stipite” (l’antenato ad essi comune) e della distinzione tra “linee” e “gradi” di parentela, laddove questi ultimi riguardano l’intensità del vincolo tra parenti e i gradi indicano la discendenza nella famiglia, che si snoda in “linea retta” o “collaterale”. Come si avverte, l’inevitabile terminologia tecnica rischierebbe di complicare concetti comuni senza il ricorso ad alcuni facili esempi, per cui, premesso che i parenti in linea retta discendono l’uno dall’altro, mentre quelli in linea collaterale hanno solo lo “stipite” in comune, ma non discendono l’uno dall’altro, si può pensare a Franco, padre di Alfonso, il quale, a sua volta, è padre di Gustavo (discendenza in linea retta, Franco è il nonno di Gustavo) e a Giovanni, anch’egli figlio di Franco e padre di Giuseppe. Alfonso e Gustavo (come tra loro Giovanni e Giuseppe) sono parenti in linea retta tra loro, ma in linea collaterale con Giovanni e Giuseppe. L’eredità si divide per linee, quando vi sono ascendenti di pari grado, quindi al defunto, privo di moglie, figli, genitori e fratelli/sorelle, succedono i nonni materni e paterni. Supponiamo che vi sia solo la nonna paterna con la conseguente suddivisione in quote: ½ ai nonni materni (di cui 1/2 al nonno materno e ½ alla nonna materna) e il restante ½ alla nonna paterna. Nel caso di ascendenti di non pari grado, ad esempio nonna materna e bisnonna paterna, al defunto che muore senza lasciare moglie, figli, genitori, fratelli/sorelle succede solo la prima e per l’intero, perché, se gli ascendenti delle due linee non sono di pari grado, eredita tutto e solo l’ascendente più vicino.

Concorso tra ascendenti, fratelli e coniuge

Al coniuge che concorre in successione insieme agli ascendenti e ai fratelli/sorelle, spettano 2/3 dell’eredità (oltre il diritto d’uso e di abitazione della casa coniugale) e la parte che rimane è devoluta agli altri, salvo il diritto degli ascendenti ad un ¼ dell’eredità. Nell’ipotesi più facile di fratelli/sorelle e ascendenti di pari grado (nonni materni e nonni paterni) la parte residua di 1/3 andrà divisa per i secondi tra la linea paterna e quella materna; se invece gli ascendenti sono di grado diverso, andrà all’ascendente più vicino, che esclude quello più lontano.

La quota spettante agli altri parenti

La mancanza di figli, genitori, fratelli/sorelle e loro discendenti, infine di ascendenti determina l’apertura della successione a favore dei parenti prossimi senza distinzione di linea, sempre per il principio del parente più vicino che prevale su quello remoto con l’eredità che si divide in parti uguali tra i successibili di pari grado, compresi senza distinzioni di linea anche i collaterali (quindi zii e/o cugini ad esempio).

Cosa accade se non ci sono parenti?

Limitata per legge la successione legittima ai parenti fino al sesto grado per l’irrilevanza affettiva dei rapporti familiari oltre tale grado di parentela, in mancanza di successibili è lo Stato ad acquisire i beni ereditari senza la necessità di accettarli e senza potervi rinunciare; lo Stato non è un comune erede, quindi non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.

Eredità allo Stato: presupposti e pagamento dei debiti ereditari

Naturalmente la devoluzione dei beni allo Stato avviene solo se il defunto è un cittadino italiano e manca un testamento le cui disposizioni vengano accettate o comunque in mancanza di eredi legittimi e legittimari. I requisiti fondamentali dunque sono due:
– la cittadinanza italiana del defunto
– la mancanza di soggetti successibili,

quando, come già detto, non c’è un testamento, non vi sono eredi o comunque, pur essendoci, non vogliano accettare l’eredità o per aver compiuto gravi fatti lesivi nei confronti del defunto in vita, sono indicati dalla legge come “indegni a succedere”. Così l’eredità senza proprietari subentranti al defunto si definisce “vacante”, creatosi quel vuoto di titolarità di cui parlavamo inizialmente con i beni ereditari lasciati senza nessuno che se ne occupi, al fine di valorizzarne la funzione economica. Si tratta di una situazione non rara, ma spesso frequente, per la quale, come già detto, lo Stato cui automaticamente si devolve l’eredità vacante, non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati e, dovendo procedere a soddisfare eventuali creditori e legatari, non esegue pagamenti, ma provvede alla liquidazione dell’eredità nel loro interesse.

Tabella riassuntiva di ripartizione delle quote ereditarie

Vediamo ora schematicamente le quote spettanti agli eredi legittimi:

Eredi legittimi all’apertura della successione Quote spettanti agli eredi legittimi Solo il coniuge (senza figli, ascendenti e collaterali) 1/1 al coniuge Coniuge e un figlio ½ al coniuge e ½ al figlio Coniuge e due o più figli 1/3 al coniuge e 2/3 ai figli da dividersi in parti uguali

Coniuge ed ascendenti o fratelli e sorelle (senza figli)

2/3 al coniuge e 1/3 ad ascendenti o fratelli e sorelle, salvo il diritto degli ascendenti a ¼ dell’eredità Solo un figlio (senza coniuge) 1/1 al figlio Due o più figli (senza coniuge) l’intero da dividersi in parti uguali Solo ascendenti ½ agli ascendenti in linea paterna, ½ agli ascendenti in linea materna

Solo fratelli e sorelle l’eredità si divide in parti uguali;

i fratelli e le sorelle unilaterali (padre o madre diversi) conseguono però la metà della quota dei germani (stessi genitori)

Solo fratelli/sorelle e genitori ½ ai genitori o a quello dei due che sopravvive

½ ai fratelli/sorelle

Altri parenti prossimi senza figli, genitori, fratelli/sorelle e loro discendenti, ascendenti

senza distinzione di linea, sempre per il principio del parente più vicino che prevale su quello remoto l’eredità si divide in parti uguali tra i successibili di pari grado, compresi senza distinzioni di linea anche i collaterali (quindi zii e/o cugini ad esempio).

Coniuge separato ha diritto alla stessa quota del coniuge superstite, purché non gli sia stata addebitata la separazione.

La legittima e gli eredi legittimari

Parlando di successione legittima, abbiamo finora indicato quali eredi legittimi il coniuge, i figli, gli ascendenti, i collaterali (fratelli e sorelle), gli altri parenti entro il sesto grado di parentela e infine, in mancanza di soggetti successibili, lo Stato. Abbiamo visto come la legge, in mancanza di testamento, stabilisca un ordine di successione in relazione al grado di parentela: il parente più prossimo esclude quello più lontano con il patrimonio diviso in parti uguali tra parenti di pari grado. Attenzione tuttavia alla necessaria terminologia tecnica che giustamente distingue, non senza un motivo ben preciso e di natura sostanziale, tra eredi legittimi ed eredi legittimari. Si parla di eredi legittimari, ossia coniuge, figli e ascendenti nella cd. successione necessaria, poiché, pur in presenza di un testamento, ad essi è riservata una quota di eredità, che non può essere lesa o diminuita dalle ultime volontà del testatore. La differenza allora tra la qualifica giuridica di erede legittimo e legittimario è sottile, ma, come si diceva, fondamentale:
– nel caso in cui manchi un testamento (magari perché annullato anche in parte o invalido) o sia parziale succedono al defunto gli eredi legittimi; i legittimari succedono al testatore secondo le quote stabilite per legge (quindi anche contro la sua volontà), quando con il testamento o con donazioni in vita quest’ultimo abbia leso la cd. quota di legittima ad essi riservata; gli eredi legittimari, lesi dalle disposizioni testamentarie, possono agire in giudizio per chiedere la riduzione della parte lasciata all’erede testamentario oltre la quota disponibile.

Come si calcola la legittima?

Dunque i legittimari non possono essere privati della quota attribuita loro per legge (a prescindere dalla volontà del testatore) e definita “di riserva” o “legittima”, la cui entità si ricava nel complesso dei successibili dal calcolo della cd. “quota disponibile”, liberamente oggetto delle disposizioni di ultima volontà della persona. Partendo quindi da tutti i beni rinvenuti al momento di apertura della successione e detratti i debiti ereditari, si somma a questo valore quello delle donazioni dirette e indirette fatte in vita dal defunto; l’asse ereditario così ottenuto è diviso tra porzione disponibile e porzione destinata ai legittimari.

La quota di legittima del coniuge senza figli, del coniuge con un figlio, del coniuge con due o più figli

Le quote di legittima spettanti al coniuge a seconda del concorso o meno in successione con i figli sono le seguenti:
– ½ del patrimonio ereditario in mancanza di figli (art. 540, comma 1, c.c.);
– 1/3 del patrimonio ereditario in presenza di un figlio (art. 542, comma 1, c.c.);
– ¼ del patrimonio ereditario in presenza di due o più figli (art. 542, comma 2, c.c.);
– comunque e in concorso con altri successibili al coniuge superstite sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso degli arredi in essa compresi e di proprietà del defunto, diritti gravanti sulla porzione disponibile; se quest’ultima non è sufficiente gravano per il resto sulla legittima dello stesso coniuge superstite, infine sulla legittima spettante ai figli. Andrebbe anche precisato che per orientamento prevalente per “casa adibita alla residenza familiare” s’intende quella in cui si dimorava abitualmente e in maniera prevalente con esclusione delle eventuali altre.

La quota di legittima dei figli con coniuge e senza coniuge

Le quote di legittima spettanti ai figli invece sono le seguenti:

– all’unico figlio spetta ½ del patrimonio ereditario in mancanza di coniuge (art. 537 c.c.);
– all’unico figlio spetta 1/3 del patrimonio ereditario in presenza del coniuge (art. 542, comma 1, c.c.);
– a due o più figli spetta la metà del patrimonio ereditario, da dividersi tra loro in parti uguali in presenza del coniuge (art. 542, comma 2, c.c.) e i 2/3, sempre da dividersi in parti uguali, in mancanza del coniuge (art. 537, comma 2, c.c.). Occorre precisare per quanto riguarda i figli adottati che non sono eredi legittimari dell’adottante, se adottati quando già maggiori di età, poiché sorge il vincolo di parentela con gli adottanti solo per coloro che sono stati adottati in età minore (art. 74 c.c.). Altresì va ricordato che, dopo la riforma della filiazione citata in precedenza, non vi è più distinzione tra figli legittimi e naturali. Altra annotazione importante è la posizione dei discendenti dei figli, cui spetta per “rappresentazione” la stessa quota di legittima attribuita ai propri genitori, che non hanno voluto o potuto accettare l’eredità; va precisato che la “rappresentazione” è quell’istituto successorio che permette il subentro del discendente dell’erede legittimo o testamentario e dei legittimari, in caso il genitore appunto non possa o voglia accettare l’eredità (art. 467 c.c.)

La quota di legittima degli ascendenti

Ai genitori del defunto, o ascendenti, spetta la legittima solo se il defunto non lascia figli, quindi essi concorrono al massimo solo con il coniuge. Le quote sono le seguenti:
– 1/3 del patrimonio ereditario in mancanza di coniuge (art. 538, comma 1, c.c.);
– ¼ del patrimonio ereditario in presenza del coniuge (art. 544, comma 1, c.c). I cd. ascendenti comprendono anche i genitori naturali e adottivi (escluse, come si è detto, le adozioni di persone maggiori di età) e la quota ad essi riservata si divide in linea materna e paterna di pari grado; se gli ascendenti sono di grado diverso, l’intera quota spetta all’ascendente più vicino. Potrebbe essere d’aiuto un esempio in tabella: Carlo muore celibe, senza figli, la madre Gertrude vivente, il padre Mario premorto e i nonni paterni viventi. I nonni paterni ancora viventi non succedono a Carlo, perché la legittima di 1/3, in teoria spettante ai genitori di Carlo, Gertrude e Mario, andrà interamente alla sola madre vivente, che eredita la quota del marito Mario, morto prima del figlio.

Tabella riassuntiva di ripartizione delle quote agli eredi legittimari con l’indicazione della porzione disponibile al testatore

Eredi legittimari Quote di riserva o legittime Porzione disponibile solo il coniuge ½ del patrimonio ½ del patrimonio coniuge e un figlio 1/3 al figlio e 1/3 al coniuge 1/3 del patrimonio coniuge e più figli ¼ al coniuge e ½ ai figli da dividersi in parti uguali ¼ del patrimonio solo un figlio senza coniuge ½ del patrimonio ½ del patrimonio due o più figli senza coniuge 2/3 da dividersi in parti uguali 1/3 del patrimonio ascendenti senza coniuge 1/3 da dividersi in parti uguali 2/3 del patrimonio ascendenti con coniuge ½ al coniuge e ¼ agli ascendenti da dividersi in parti uguali ¼ del patrimonio.

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