DDL NOVEMBRE 2025 – Semplificazioni su circolazione beni donati e accettazione eredità

Nella seduta del 26 novembre 2025, la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge di semplificazione dei procedimenti C. 2655, già approvato in prima lettura dal Senato l’8 ottobre 2025. 

Il provedimento introduce, tra le altre misure volte a semplificare e digitalizzare i procedimenti amministrativi di imprese e cittadini, una serie di interventi sul codice civile per favorire la circolazione dei beni provenienti da donazioni e snellire le procedure di accettazione e registrazione delle eredità.

Successioni: nuove regole per la trascrizione dell’accettazione  

L’articolo 41 e la semplificazione degli adempimenti  

Accanto alle modifiche in materia di donazioni, l’articolo 41 interviene sull’articolo 2648 c.c., semplificando le modalità di trascrizione dell’accettazione di eredità nei registri immobiliari.

Sarà possibile procedere alla trascrizione sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata contenente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con cui l’erede o il suo successore a titolo universale attesti:

  • di aver accettato tacitamente l’eredità, ai sensi dell’art. 476 c.c.;
  • di aver acquisito la qualità di erede per mancato compimento dell’inventario o per mancata dichiarazione di accettazione o rinuncia nei termini previsti dall’art. 485 c.c.

L’obiettivo è rendere più lineari le operazioni di trascrizione e ridurre i tempi di formalizzazione dei passaggi ereditari, garantendo al contempo maggiore certezza nelle vicende patrimoniali.

Decorrenza e regime transitorio  

Le nuove disposizioni si applicheranno alle successioni aperte dopo l’entrata in vigore della legge.

Per le successioni già aperte, il regime previgente continuerà a valere soltanto se, entro sei mesi, saranno notificati o trascritti atti di opposizione o domande giudiziali di riduzione.

Trascorso tale termine, la disciplina dell’indennizzo e la tutela dei terzi acquirenti si estenderanno anche alle situazioni anteriori.

Donazioni: tutela dei terzi acquirenti e diritto all’indennizzo  

Superamento della restituzione del bene  

L’articolo 44 del ddl C. 2655 (agevolazione della circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni), riforma il sistema di tutela dei legittimari (coniuge, figli e ascendenti) in caso di lesione della quota di legittima dovuta a donazioni effettuate in vita dal defunto.

Il nuovo impianto sostituisce il tradizionale meccanismo di restituzione del bene donato con un diritto all’indennizzo economico, eliminando così il rischio di recupero dell’immobile da parte degli eredi.

In particolare, il legittimario non potrà pretendere la restituzione del bene se l’acquirente ha trascritto l’atto di acquisto prima della domanda di riduzione. In tale ipotesi, il donatario è tenuto a compensare in denaro il valore necessario a ricostituire la quota di legittima.

Se il donatario risulta insolvente e il trasferimento è avvenuto a titolo gratuito, la compensazione potrà essere richiesta all’avente causa nei limiti del vantaggio ottenuto.

Le modifiche, che incidono sugli articoli 561562 e 563 c.c., si estendono anche ai beni mobili registrati, garantendo coerenza tra i diversi regimi di circolazione dei beni.

Obiettivi e impatti sul mercato immobiliare  

La finalità è quella di stimolare la circolazione giuridica degli immobili provenienti da donazione, oggi spesso esclusi dal mercato per timori legati a possibili azioni di riduzione.

Secondo la relazione illustrativa, in Italia si registrano oltre 200.000 donazioni immobiliari all’anno. Il nuovo modello, fondato sull’indennizzo anziché sulla restituzione, dovrebbe favorire la commerciabilità dei beni donati e agevolare il loro impiego come garanzia per l’accesso al credito.

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